Regolamento
Scarica il regolamento in PDFREGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
PARTE PRIMA
ART.1 - Oggetto
Il presente Regolamento disciplina l’attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari.
ART. 2 – Scopi statutari, ambito di operatività, settori di intervento
La Fondazione, in rapporto prevalente con il proprio tradizionale territorio di riferimento rappresentato dalle province di Padova e Rovigo, persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. Al di fuori del territorio nazionale, la Fondazione può sostenere interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale. La Fondazione indirizza la propria attività preminentemente ai settori rilevanti e in via residuale agli altri settori di intervento eventualmente individuati nel Documento Programmatico Pluriennale.
ART. 3 – Principi generali
La Fondazione ispira la propria attività istituzionale ai principi della trasparenza, della motivazione delle scelte, della più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, nonché della migliore utilizzazione delle risorse e dell’efficacia degli interventi. L’attività istituzionale della Fondazione non deve porsi in posizione di supplenza ovvero di surrogazione rispetto a quella degli enti e strutture pubbliche.
PARTE SECONDA
ART.4 – Programmazione dell’attività istituzionale
L’attuazione degli scopi della Fondazione avviene sulla base del Documento Programmatico Pluriennale e del Documento Programmatico Annuale. Per la definizione degli indirizzi programmatici e delle linee di intervento possono essere condotti studi ed analisi volti a fornire una dettagliata descrizione delle effettive esigenze del territorio e a coglierne i possibili scenari evolutivi.La Fondazione definisce la propria programmazione anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni locali e, più in generale, dei suoi interlocutori.
ART.5 – Documento Programmatico Pluriennale
Il Consiglio Generale, sentito il Consiglio di Amministrazione, provvede, entro il mese di ottobre, all’adozione del Documento Programmatico Pluriennale per il triennio successivo. Il Documento Programmatico Pluriennale definisce gli indirizzi programmatici e le linee di intervento, con la specificazione degli obiettivi da perseguire e dei risultati che si intendono raggiungere, effettuando, ove possibile, una stima di massima circa le risorse che si renderanno disponibili per il periodo di riferimento. Il Documento Programmatico Pluriennale individua i settori rilevanti e gli altri settori di intervento e, in linea generale, le priorità all’interno dei singoli settori. I contenuti del Documento Programmatico Pluriennale fungono da base per la specificazione, nell’ambito del Documento Programmatico Annuale, delle attività da svolgere nei singoli esercizi del periodo di riferimento. Entro il mese di ottobre, il Consiglio Generale, sentito il Consiglio di Amministrazione, può provvedere ad aggiornare il Documento Programmatico Pluriennale relativo al triennio di riferimento.
ART.6 - Documento Programmatico Annuale
Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il Documento Programmatico Annuale dell’attività relativa all’esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base del Documento Programmatico Pluriennale. Il Documento Programmatico Annuale determina, con riferimento all’esercizio successivo, l’ammontare complessivo delle risorse da destinare all’attività istituzionale, il progetto di ripartizione delle stesse fra i settori, gli specifici obiettivi, i risultati prefissati, gli strumenti operativi, le modalità e le procedure per la definizione degli interventi. La ripartizione delle risorse deve rispettare la disposizione di cui all’art.8, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 153/99 concernente la quota minima (50%) di reddito residuo da destinare ai settori rilevanti. Il Documento Programmatico Annuale può essere modificato dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel corso dell’esercizio di riferimento, alla luce di esigenze emerse e di motivate valutazioni. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse, la Fondazione può assumere anche impegni pluriennali, utilizzando, secondo principi di cautela, risorse a valere su esercizi successivi. Non può essere impegnato più di un terzo delle risorse mediamente disponibili ogni anno a carico di esercizi successivi a quelli inseriti nel Documento Programmatico Pluriennale di riferimento, e, in ogni caso, non può essere impegnata più della metà della consistenza del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni. Le risorse mediamente disponibili ogni anno vengono calcolate con riferimento agli ultimi tre esercizi trascorsi.
PARTE TERZA
ART. 7 –Modalità di intervento
La Fondazione persegue i propri scopi, di preferenza attraverso la realizzazione di propri progetti di intervento, da attuare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre provvedere al finanziamento di progetti promossi da terzi, nonché ad erogazioni mirate a favorire attività di istituzioni che presentino carattere di rilievo, sia per compiti istituzionali che per qualità dei servizi forniti. La Fondazione non concede patrocini ad eventi, manifestazioni, e iniziative in genere, promosse da terzi.
ART.8 – Requisiti dei destinatari degli interventi
I destinatari degli interventi della Fondazione debbono possedere i seguenti requisiti:
- avere personalità giuridica, oppure essere iscritti nel Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato o delle Associazioni di Promozione sociale, ovvero nel Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- non avere finalità di lucro. L’assenza di finalità lucrative deve essere sancita attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, nonché mediante l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fini di lucro e per fini di pubblica utilità.
Inoltre, i destinatari degli interventi debbono:
- operare stabilmente nei settori di intervento della Fondazione ed in particolare in quelli ai quali è rivolto il sostegno;
- essere in grado di realizzare attività capaci di incidere positivamente nel settore di riferimento.
ART.9 – Soggetti esclusi
Non sono ammessi interventi a favore di:
- persone fisiche, fatta eccezione per borse di studio e di ricerca e altre provvidenze, da assegnare, in ogni caso, tramite bandi e con selezione da effettuarsi a cura di apposite commissioni;
- enti con fini di lucro;
- imprese di qualsiasi natura aventi fini di lucro; tale limitazione non opera in particolare nei confronti delle imprese strumentali di cui all’art.5, comma 4, dello Statuto, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e successive modificazioni;
- partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato e associazioni di categoria;
- soggetti che perseguano finalità incompatibili con quelle della Fondazione.
ART.10 – Progetti propri della Fondazione
Il Consiglio di Amministrazione predispone, per ciascun progetto, un documento di progettazione che specifica gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti ed il loro ruolo, i tempi previsti per la realizzazione, le risorse economiche della Fondazione impegnate e lo stato di avanzamento del progetto. Prima dell’avvio di un progetto, il Consiglio di Amministrazione può realizzare uno studio di fattibilità, avvalendosi anche delle consulenze previste dal successivo art.14. Per l’esecuzione dei progetti propri, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi della collaborazione, sia nelle fasi progettuali che in quelle di realizzazione e di valutazione, di soggetti esterni che – per le loro caratteristiche organizzative e per la qualità dei servizi erogati – siano in grado di supportare la Fondazione nel perseguimento degli obiettivi progettuali.
PARTE QUARTA
ART.11 –Presentazione dei progetti
I progetti devono essere presentati dal legale rappresentante del soggetto proponente, tramite la compilazione dell’apposita modulistica predisposta dalla Fondazione, e disponibile anche sul sito internet della medesima, nella quale devono essere inseriti i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’istruttoria. Al progetto devono essere allegati statuto e atto costitutivo del soggetto proponente, ultimo bilancio consuntivo approvato e quello previsionale riguardante l’esercizio in corso al momento della presentazione del progetto o quello successivo; tale previsione non opera per gli enti pubblici territoriali. Deve inoltre essere presentata la documentazione necessaria, in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell’intervento, al fine della più corretta e completa valutazione dello stesso. Coerentemente con la programmazione definita, la presentazione dei progetti può avvenire nell’ambito di bandi e nei termini e con le modalità previsti da apposito regolamento. Il regolamento del bando, reso pubblico secondo le modalità di cui all’art.16, specifica l’ammontare delle risorse stanziate, il valore massimo dei progetti e il limiti di finanziamento, i requisiti dei destinatari, le attività escluse, la documentazione richiesta, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché i criteri per la valutazione delle stesse. L’iscrizione avviene di norma attraverso il sito internet della Fondazione.
ART.12 - Fase istruttoria
Le istanze pervenute alla Fondazione vengono istruite dai competenti Uffici che verificano la loro completezza formale e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti incompleta o comunque carente di taluno degli elementi previsti per una corretta istruttoria viene richiesta l’integrazione al soggetto proponente; può essere fissato un adeguato termine per la presentazione della documentazione mancante, decorso inutilmente il quale la richiesta verrà considerata decaduta. La Fondazione si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, anche in momenti successivi, di compiere ogni accertamento che ritenga opportuno, di effettuare audizioni dei soggetti proponenti o visite presso le loro sedi per acquisire ulteriori informazioni per la valutazione dei progetti.
ART.13 - Criteri generali di valutazione
La Fondazione nell’esame di progetti tiene conto del contenuto, del coinvolgimento di altri soggetti, delle esigenze espresse dai potenziali destinatari e degli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché delle risorse e dei tempi necessari per la loro realizzazione. In particolare, l’analisi terrà conto, compatibilmente con la tipologia dell’intervento:
- della completezza della documentazione fornita;
- dell’esperienza maturata dal soggetto proponente nel settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi a quello segnalato;
- dell’esistenza di cofinanziamenti e della loro consistenza;
- della valutazione, ove possibile, dei benefici che il singolo progetto può determinare in relazione ai costi da sostenere;
- del grado di originalità e innovazione del progetto; - della previsione, da parte del soggetto proponente, di adeguati sistemi per la rilevazione dei risultati conseguiti; - dell’impegno del soggetto proponente a contribuire alla copertura dei costi; - dell’esito di precedenti progetti sostenuti dalla Fondazione presentati dal medesimo soggetto; - dell’eventuale parere degli esperti di cui al successivo art.14 e di ogni altro elemento giudicato utile alla scelta.
La scelta deve avvenire sulla base del principio della trasparenza, della piena corrispondenza con i fini della Fondazione, del merito e del rilievo sociale dell’intervento. Di norma, non vengono sostenuti:
- i progetti già avviati o già conclusi al momento della loro presentazione;
- la raccolta di fondi da destinare a soggetti terzi;
- la copertura di costi concernenti lo svolgimento dell’attività ordinaria da parte dei soggetti richiedenti.
ART.14 – Esame e deliberazione
Tutti i progetti, una volta istruiti, vengono sottoposti alle determinazioni degli organi deliberanti nell’ambito delle loro competenze, secondo l’iter procedurale individuato dal Consiglio di Amministrazione. I progetti da finanziare e l’entità del relativo sostegno vengono decisi, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, attraverso autonome e insindacabili valutazioni. Le deliberazioni positive e negative devono essere motivate e comunicate al soggetto proponente. Qualora la valutazione di iniziative richieda particolari competenze tecniche, può essere richiesta l’assistenza di uno o più esperti nella valutazione ex ante, di merito e tecnica, nonché per la supervisione dei lavori, per la valutazione degli stati di avanzamento e per la verifica della realizzazione degli interventi nei termini convenuti.
ART.15 - Modalità di attuazione degli interventi
Il Segretario Generale sovrintende all’esecuzione delle deliberazioni via via assunte dagli Organi competenti. I rapporti tra la Fondazione e i destinatari dell’intervento vengono solitamente disciplinati attraverso specifiche convenzioni che definiscono puntualmente gli adempimenti a carico dei citati soggetti, le modalità di corresponsione dell’importo deliberato, nonché il termine entro il quale deve essere completato il progetto. Non sono di norma ammesse erogazioni anticipate rispetto alle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa. Tra i vari adempimenti posti a carico dei soggetti di cui al precedente comma, vi è quello inerente la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato dell’iniziativa, di un resoconto finale e di relazioni successive all’intervento, con riferimento ai risultati ottenuti ed al conseguimento degli obiettivi prefissati, al fine di consentire alla Fondazione di valutare l'efficacia del proprio intervento. Può costituire causa di decadenza dal sostegno e quindi anche di restituzione di risorse già erogate, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) avvio dei lavori prima della comunicazione di assegnazione del sostegno;
b) risultati conseguiti non corrispondenti alle finalità originarie del progetto;
c) modifica sostanziale del progetto senza un preventivo assenso della Fondazione;
d) mancata realizzazione del progetto ovvero mancato utilizzo del sostegno entro il termine stabilito nella convenzione, fatto salvo l’accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine;
e) inosservanza degli oneri di informazione e di documentazione.
In caso di perdita dei requisiti soggettivi del destinatario dell’intervento, di mancati chiarimenti o mancato invio di documentazione integrativa richiesta, nonché di altri gravi motivi, la Fondazione può deliberare a suo insindacabile giudizio, anche in corso di realizzazione del progetto finanziato, di revocare il sostegno. La Fondazione esercita un’attività di controllo dei progetti sostenuti, in modo da raccogliere informazioni e documentazione circa l’esito degli stessi accertando la tempistica di realizzazione e il rispetto del piano finanziario e l’impatto sul territorio.
PARTE QUINTA
ART.16 - Divulgazione dell’attività istituzionale
La Fondazione ha cura di divulgare i contenuti del Documento Programmatico Pluriennale e del Documento Programmatico Annuale, i progetti via via posti in essere o già realizzati, attuando idonee azioni informative su stampa e su sito internet, tese a diffonderne la conoscenza presso la collettività, anche al fine di costituire un elemento di stimolo e caratterizzazione delle aspettative emergenti
ART.17 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento trova applicazione dalla data di approvazione.
