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Regolamento

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REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 22.2.2002 – P.V.CG n.159 e modificato dal Consiglio Generale nella seduta del 2.10.2003 – P.V.CG n.180

PARTE PRIMA

ART.1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art.5, comma 2 dello Statuto, l'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari, indicando i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

ART.2 - Scopi statutari e settori di intervento

La Fondazione, con particolare riferimento alla propria tradizionale zona di attività nelle province di Padova e Rovigo, persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

La Fondazione indirizza la propria attività preminentemente nei settori della ricerca scientifica, istruzione, arte, conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, sanità, assistenza e tutela delle categorie più deboli.

La Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dal Consiglio Generale, può inoltre promuovere, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, studi, progetti e iniziative aventi contenuti scientifici e tecnologici innovativi, suscettibili di determinare una positiva ricaduta sulle attività produttive.

Al di fuori del territorio nazionale, la Fondazione può sostenere interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale.

ART.3 - Principi generali e modalità di intervento

La Fondazione persegue i propri scopi, di preferenza, attraverso la definizione di propri progetti e di programmi di intervento su base pluriennale, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati.

Può inoltre provvedere al finanziamento di progetti promossi da terzi, nonché ad erogazioni di sostegno istituzionale mirate a favorire attività di istituzioni che presentino carattere di eccellenza, sia per compiti istituzionali che per qualità dei servizi forniti. L'ammontare di plafond delle erogazioni di sostegno istituzionale dovrà essere di volta in volta puntualmente definito nel documento programmatico previsionale di cui al seguente articolo 5.

Nell'ottica di ricercare una più organica e mirata definizione degli interventi da realizzare, la Fondazione può attuare studi ed indagini in grado di fornire una dettagliata mappatura delle effettive esigenze presenti nel territorio; ciò anche attraverso un diretto coinvolgimento degli Enti preposti alla programmazione territoriale e delle Comunità locali.

La Fondazione può inoltre predisporre bandi, il cui contenuto viene di volta in volta approvato dal Consiglio di Amministrazione, per l'attuazione di iniziative in settori determinati, specificando in ogni caso l'entità massima degli interventi, i requisiti dei destinatari e gli oneri a loro carico, le attività escluse, la documentazione richiesta ed un congruo termine per la presentazione della relativa domanda. I bandi vengono resi pubblici secondo le modalità di cui all'art.13.

Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse, la Fondazione può assumere impegni pluriennali, utilizzando, secondo principi di cautela, risorse a valere su esercizi successivi. In ogni caso non possono essere impegnate più di un terzo delle risorse mediamente disponibili ogni anno, a carico di esercizi successivi a quelli inseriti nella programmazione pluriennale di riferimento. Le risorse mediamente disponibili ogni anno vengono calcolate con riferimento agli ultimi tre esercizi trascorsi.

L'attività istituzionale della Fondazione non deve porsi in posizione di supplenza ovvero di surrogazione rispetto a quella degli enti e strutture pubbliche istituzionalmente deputate ai servizi sociali e per la collettività.

ART.4 - Programmazione pluriennale di attività

Il Consiglio Generale, sentito il Consiglio di Amministrazione, provvede, entro il mese di giugno, alla definizione della programmazione pluriennale di attività per il triennio successivo, che individua le linee generali e gli strumenti di intervento, anche in relazione alle risorse finanziarie preventivate per il periodo.

Tale programmazione definisce in via generale le modalità e le procedure per l'individuazione degli interventi, con la specificazione degli obiettivi da perseguire e dei risultati che si intendono raggiungere, attuando una stima circa le risorse che si renderanno disponibili per il periodo di riferimento.

Entro il mese di giugno di ogni anno, il Consiglio Generale, sentito il Consiglio di Amministrazione, provvede ad aggiornare la programmazione pluriennale relativa al triennio di riferimento.

ART.5 - Documento programmatico dell'attività relativa all'esercizio successivo

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale anche in sede di programmazione pluriennale dell'attività.In sede di approvazione del documento previsionale, il Consiglio Generale individua le linee programmatiche e predispone piani organici di attività per l'esercizio successivo, unitamente al progetto di ripartizione delle risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, che deve evidenziare il rispetto della disposizione di cui all'art.8, comma 1, lett.d) del D.Lgs. n.153/99 concernente la quota minima (50%) di reddito residuo da destinare ai "settori rilevanti".

PARTE SECONDA

CAPO I - DISCIPLINA DEI PROGETTI PROPRI DI CUI ALL'ART.3, COMMA 1

ART.6 - Progetti propri della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione predispone, per ciascun progetto, un documento di progettazione che specifica gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti ed il loro ruolo, i tempi previsti per la realizzazione, le risorse economiche della Fondazione impegnate e lo stato di avanzamento del progetto.

Prima dell'avvio di un progetto, il Consiglio di Amministrazione può realizzare uno studio di fattibilità, avvalendosi anche delle consulenze previste dal successivo art.11.

Per l'esecuzione dei progetti propri, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi della collaborazione, sia nelle fasi progettuali che in quelle di realizzazione e di valutazione, di soggetti esterni che - per le loro caratteristiche organizzative e per la qualità dei servizi erogati - siano in grado di supportare la Fondazione nel perseguimento degli obiettivi progettuali.

CAPO II - DISCIPLINA DEI PROGETTI PROMOSSI DA TERZI DI CUI ALL'ART.3, COMMA 2

ART.7 - Requisiti dei soggetti proponenti

La Fondazione può sostenere esclusivamente progetti promossi da soggetti che presentino cumulativamente i requisiti di cui al presente articolo, quelli previsti dalla legge, quelli tempo per tempo dettati dall'Autorità di vigilanza di cui all'art.2, comma 1, lett.i) della legge 23 dicembre 1998, n.461 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti di cui al comma precedente devono in ogni caso:

- avere personalità giuridica;

- operare stabilmente nei settori di intervento della Fondazione ed in particolare in quelli ai quali è rivolta l'erogazione;

- avere un indiscusso valore sociale ed essere suscettibili di incidere positivamente ed in maniera rilevante nel settore di riferimento;

- non avere finalità di lucro. L'assenza di finalità lucrative deve essere sancita attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, nonché mediante l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fini di lucro e per fini di pubblica utilità.

Non sono ammessi interventi diretti o indiretti a favore di:

- persone fisiche;

- enti con fini di lucro;

- imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni;

- partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato e associazioni di categoria;

- soggetti che perseguano finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

ART.8 - Modalità di presentazione dei progetti

Le istanze devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da suo delegato, e presentate tramite la compilazione dell'apposita modulistica predisposta dalla Fondazione, e disponibile anche sul sito Internet della medesima, nella quale devono essere inseriti i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'istruttoria della richiesta.

La modulistica in oggetto contiene anche, ai sensi della legge 675/96, sia l'informativa sulla tutela dei dati personali che il modulo di consenso al loro trattamento, che deve essere sottoscritto./p>

All'istanza deve essere allegato lo statuto del soggetto proponente, l'ultimo bilancio consuntivo approvato e quello previsionale riguardante l'esercizio in corso al momento della presentazione dell'istanza; quest'ultima deve inoltre essere accompagnata dalla documentazione necessaria, in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'intervento, al fine della più corretta e completa valutazione dello stesso.

ART. 9 - Esame dei progetti promossi da terzi

Le istanze pervenute alla Fondazione vengono istruite dai competenti Uffici che verificano la loro completezza formale e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento.

Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o comunque carente di taluno degli elementi richiesti, gli stessi Uffici provvedono a richiedere l'integrazione al soggetto proponente, fissando un adeguato termine per la presentazione della documentazione mancante; possono anche richiedere eventuale ulteriore documentazione che si renda necessaria per poter meglio valutare il progetto; possono anche effettuare audizioni dei soggetti proponenti o visite presso le loro sedi per acquisire ulteriori informazioni per la valutazione dei progetti.

Tutti i progetti, una volta istruiti, vengono sottoposti alle determinazioni degli organi deliberanti nell'ambito delle loro competenze, secondo l'iter procedurale individuato dal Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni positive e negative devono essere motivate e comunicate al soggetto proponente.

ART. 10 - Criteri per la valutazione dei progetti promossi da terzi

La scelta dei progetti segnalati da soggetti terzi avviene alla luce della loro rispondenza alle linee programmatiche inserite nel documento previsionale, nonché ai criteri individuati nel presente articolo.La Fondazione privilegia, di norma, i progetti espressione della tradizionale zona di riferimento e cioè il territorio delle province di Padova e Rovigo.La Fondazione nell'esame di progetti proposti da terzi tiene conto del contenuto, del coinvolgimento di altri soggetti, dei beneficiari e degli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché delle risorse e dei tempi necessari per la loro realizzazione.

In particolare, l'analisi terrà conto:

- della completezza della documentazione fornita;

- dell'esperienza maturata dal soggetto proponente nel settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi a quello segnalato;

- dell'esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo progetto e della consistenza di tali finanziamenti;

- della valutazione, ove possibile, dei benefici che il singolo progetto è suscettibile di determinare in relazione ai costi da sostenere;

- della previsione di un programma di auto-valutazione da parte del soggetto proponente sulla realizzazione del progetto;

- dell'impegno del soggetto proponente a contribuire alla copertura dei costi;

- dell'esito di precedenti progetti deliberati dalla Fondazione presentati dal medesimo soggetto;

- dell'eventuale parere dei consulenti di cui al successivo art.11 e di ogni altro elemento giudicato utile alla scelta.

La scelta deve avvenire sulla base del principio della trasparenza, della piena corrispondenza con i fini della Fondazione, del merito e del rilievo sociale dell'intervento.

Di norma, non vengono sostenuti:

- i progetti già avviati o già conclusi al momento della loro presentazione;

- la raccolta di fondi da destinare a soggetti terzi;

- la copertura di costi concernenti lo svolgimento dell'attività ordinaria da parte dei soggetti richiedenti.

PARTE TERZA

ART.11 - Consulenze per l'attività di programmazione, valutazione e verifica

Il Consiglio Generale ed il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritengano opportuno, possono costituire, ai sensi dell'art.27 dello Statuto, Comitati a supporto della propria attività.

Con riferimento alle attività di programmazione, anche pluriennale, il Consiglio Generale può istituire Comitati che, per lo svolgimento dei loro compiti possono essere assistiti anche da soggetti esterni in grado di apportare utili indicazioni funzionali a tale attività.

Qualora la valutazione di iniziative richieda particolari competenze tecniche, il Consiglio di Amministrazione può decidere di farsi assistere da uno o più esperti nella valutazione ex ante, di merito e tecnica, nonché per la supervisione dei lavori, per la valutazione degli stati di avanzamento e per la verifica della realizzazione degli interventi nei termini convenuti.

ART.12 - Modalità di attuazione degli interventi

Il Segretario Generale sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni via via assunte dagli Organi competenti.

Gli impegni assunti dalla Fondazione vengono di norma disciplinati attraverso specifiche convenzioni stipulate tra la medesima Fondazione ed i soggetti in collaborazione dei quali viene realizzato l'intervento. Tali convenzioni definiscono puntualmente gli obblighi a carico delle parti e le modalità di corresponsione dell'importo deliberato, che deve avvenire previa presentazione di idonea documentazione di spesa di norma in originale.

Tra i vari obblighi posti a carico dei soggetti di cui al precedente comma, vi è quello inerente la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato dell'iniziativa, di un resoconto finale e di relazioni successive all'intervento, con riferimento ai risultati ottenuti ed al conseguimento degli obiettivi prefissati, al fine di consentire alla Fondazione di valutare l'efficacia del proprio intervento.

Nella citata convenzione viene anche previsto il termine entro il quale deve essere completata l'iniziativa, decorso il quale la Fondazione si riserva di revocare il proprio impegno.

ART.13 - Divulgazione dell'attività istituzionale

La Fondazione ha cura di divulgare le linee programmatiche di intervento attraverso le quali persegue le proprie finalità, i progetti via via posti in essere o già realizzati ed i bandi di cui all'art.3, comma 4, attuando idonee azioni informative su stampa e su sito internet, tese a diffonderne la conoscenza presso la collettività, anche al fine di costituire un elemento di stimolo e caratterizzazione delle aspettative emergenti.

ART.14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento trova applicazione successivamente alla relativa delibera di approvazione.