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Statuto

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Statuto approvato dal Ministero dell´Economia e delle Finanze l´11 giugno 2007

INDICE

TITOLO I : Principi Generali

Art.1 - Origine e durata
Art.2 - Autonomia e normativa applicabile
Art.3 - Sede
Art.4 - Scopi statutari e settori di intervento
Art.5 - Modalità di perseguimento degli scopi statutari
Art.6 - Patrimonio
Art.7 - Destinazione del reddito

TITOLO II : Assetto organizzativo

CAPO I : DISPOSIZIONI COMUNI
Art.8 - Organi
Art.9 - Requisiti generali di onorabilità
Art.10 - Cause generali di sospensione
Art.11 - Cause generali di ineleggibilità e incompatibilità
Art.12 - Cause generali di decadenza
Art.13 - Cause generali di conflitto di interesse
Art.14 - Prorogatio e dimissioni
Art.15 - Indennità, compensi e rimborsi spese
CAPO II : CONSIGLIO GENERALE
Art.16 - Composizione Consiglio Generale
Art.17 - Requisiti di professionalità
Art.18 - Durata in carica
Art.19 - Procedura per le designazioni e nomine dei componenti Il Consiglio Generale
Art.20 - Competenze del Consiglio Generale
Art.21 - Funzionamento del Consiglio Generale
CAPO III : PRESIDENTE
Art.22 - Poteri del Presidente
Art.23 - Nomina e durata nella carica del Presidente
CAPO IV: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art.24 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
Art.25 - Durata in carica
Art.26 - Nomina dei Vice Presidenti e degli altri componenti Il Consiglio di Amministrazione
Art.27 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
Art.28 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Art.29 - Comitati
CAPO V: COLLEGIO SINDACALE
Art.30 - Attribuzioni, requisiti e durata della carica
Art.31 - Società di revisione
CAPO VI : SEGRETARIO GENERALE
Art.32 - Segretario Generale
CAPO VII : PERSONALE
Art.33 - Personale

TITOLO III : Bilanci e Libri e Scritture Contabili

Art.34 - Esercizio, documento programmatico previsionale e bilancio consuntivo
Art.35 - Libri e scritture contabili

TITOLO IV: Scioglimento Trasformazione e Fusione

Art.36 - Scioglimento, trasformazione e fusione

TITOLO V: Norme Transitorie

Art.37- Norma transitoria
Art.38- Norma transitoria
Art.39- Entrata in vigore dello Statuto e pubblicità

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART.1 - Origine e durata

La "Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo", di seguito"Fondazione" è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e residua dal conferimento attuato ai sensi della Legge 30.7.90, n. 218 e del Decreto Legislativo 20.11.90, n. 356 e approvato con Decreto del Ministro del tesoro del 22.11.91, di cui all'atto pubblico dott.Giovanni Battista Todeschini, in data 29.11.91, Rep. 47509 – Rac. 15297.

La Fondazione ha durata illimitata.

ART.2 - Autonomia e normativa applicabile

La Fondazione è una persona giuridica privata senza fine di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione è regolata dal presente Statuto, dalla Legge 23.12.98, n.461, dal Decreto Legislativo 17.5.99, n.153 e successive modificazioni e integrazioni e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile, ed è sottoposta alla vigilanza dell´Autorità competente, secondo le previsioni dell´art.10 del D.Lgs. n.153/99.

ART.3 - Sede

La Fondazione ha la sede legale in Padova e due sedi operative in Padova e Rovigo.

ART.4 - Scopi statutari e settori di intervento

La Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

La Fondazione, in rapporto prevalente con Il proprio tradizionale territorio di riferimento rappresentato dalle province di Padova e Rovigo e operando in modo da assicurare singolarmente e nel loro insieme l´equilibrata destinazione delle risorse, persegue gli scopi esclusivamente nei settori ammessi di cui all´art.1, lettera c-bis del D.Lgs.n.153/99.

La Fondazione opera prevalentemente nei settori rilevanti, scelti ogni tre anni dal Consiglio Generale in numero non superiore a cinque, nell´ambito dei settori ammessi di cui al comma precedente, dando di volta in volta preferenza ai settori ritenuti di maggiore rilevanza sociale. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni deve essere data comunicazione all´Autorità di Vigilanza di cui all´art.2, comma 2, nonché adeguata pubblicità.

Al di fuori del territorio nazionale, la Fondazione può sostenere interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale.

ART.5 - Modalità di perseguimento degli scopi statutari

La Fondazione persegue i propri scopi di preferenza attraverso la definizione di una programmazione su base pluriennale, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.

L´attività della Fondazione per Il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante Regolamento che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell´attività, la motivazione delle scelte, la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l´efficacia degli interventi.

La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e di tutela del patrimonio e, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 7 e dall´art.6, comma 7, può compiere, nei limiti di legge e dello Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per Il conseguimento dei propri scopi; in particolare essa può promuovere :

- l'istituzione di società od enti ovvero l'acquisizione e la cessione di partecipazione in essi, sia in Italia che all'estero, esclusi quelli comportanti assunzione di responsabilità illimitata, che svolgano qualunque tipo di attività in conformità alle previsioni di cui all´art.4, purché questa risulti oggettivamente utile al conseguimento degli scopi della Fondazione. Tali iniziative, qualora non produttive di reddito, saranno realizzate con i redditi e non con ilpatrimonio;

- l'istituzione di persone giuridiche di diritto comune ai sensi di quanto previsto dalla legge vigente, al fine di caratterizzare le finalità dei settori di intervento;

- Il coordinamento della propria attività istituzionale con quella di società o altri enti, pubblici o privati, aventi analoghe finalità.

La Fondazione, per la realizzazione degli scopi nei settori rilevanti di cui all´art.4, comma 3, può esercitare direttamente o indirettamente imprese strumentali come definite all´art.1, lett.h) del D.Lgs.n.153/99; nel caso di esercizio diretto di tali imprese, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l´esercizio delle imprese strumentali alla diretta realizzazione degli scopi perseguiti nei settori rilevanti di cui all´art.4, comma 3.

La Fondazione assicura Il rispetto delle disposizioni recate dall´art.15 della Legge 11.8.91, n.266.

La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie e non può effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura aventi fini di lucro; tale limitazione non opera in particolare nei confronti delle imprese strumentali di cui al comma 4, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8.11.91, n.381 e successive modificazioni.

ART.6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in coerenza con la natura della Fondazione che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

La Fondazione nell´amministrare Il patrimonio, osserva criteri prudenziali, diversificando Il rischio in modo da tutelarne Il valore e ottenerne una redditività adeguata. a tal fine può detenere partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l´esercizio delle imprese strumentali di cui all´art.5, comma 4.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal capitale di fondazione e dagli accantonamenti a riserva previsti dalla normativa vigente.

Esso di norma si incrementa per effetto di :

- accantonamenti alla riserva obbligatoria determinata dall´Autorità di Vigilanza di cui all´art.2, comma 2;

- liberalità a qualsiasi TIToLo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;

- riserve o accantonamenti facoltativi approvati dal Consiglio Generale e sottoposti alla valutazione dell´Autorità di Vigilanza di cui all´art.2, comma 2, per far fronte alle esigenze di salvaguardia del patrimonio o di politica di investimenti della Fondazione.

Le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, così come definita dall´art.1 del D.Lgs.n.153/99, possono essere imputate a patrimonio nei limiti dell´art.9, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo.

La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del Decreto Legislativo 24.2.98, n.58; la scelta di tali intermediari è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, secondo le linee definite dal Consiglio Generale al fine di evitare l´insorgere di situazioni di conflitto di interesse e nell´esclusivo interesse della Fondazione.

La Fondazione, nel rispetto dei principi di economicità della gestione e di tutela del patrimonio, non può contrarre debiti né ricevere garanzie per un importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Con riguardo alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, si applicano le disposizioni di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.Lgs.n.153/99.

ART.7 - Destinazione del reddito

La destinazione del reddito avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Consiglio Generale può approvare riserve o accantonamenti facoltativi per far fronte alle esigenze di stabilizzazione delle erogazioni sulla base di principi di sana e prudente gestione senza pregiudizio dell´effettiva tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto.

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TITOLO II

ASSETTO ORGANIZZATIVO

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

ART.8 - Organi

Sono organi della Fondazione :

a) Il Consiglio Generale;

b) Il Presidente;

c) Il Consiglio di Amministrazione;

d) Il Collegio Sindacale;

e) Il Segretario Generale.

Gli organi della Fondazione operano nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite dal presente Statuto per assicurare la corretta e nitida distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, amministrazione e controllo.

Almeno la metà dei componenti gli organi della Fondazione deve risiedere da almeno tre anni nelle province di Padova e Rovigo.

ART.9 - Requisiti generali di onorabilità

i componenti gli organi devono essere scelti fra persone di specchiata moralità e di indiscussa probità.

Non possono ricoprire cariche in Fondazione :

a) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall´art.2382 del codice civile;

b) chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall´Autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27.12.1956 n. 1423, o della Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) chiunque sia stato condannato con sentenza o decreto penali irrevocabili per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, pena per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione.

i componenti gli organi devono portare tempestivamente a conoscenza dell´organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di onorabilità. L´organo competente, sulla base delle informazioni disponibili, dovrà assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell´autonomia e della reputazione della Fondazione.

ART.10 - Cause generali di sospensione

Costituisce causa di sospensione obbligatoria dalle funzioni di componente gli organi della Fondazione la condanna con sentenza o decreti penali non irrevocabili per delitto non colposo.

Il Presidente, gli altri componenti Il Consiglio Generale e i componenti Il Consiglio di Amministrazione possono eventualmente richiedere la sospensione dalle proprie funzioni per motivi di carattere personale o professionale. Il Consiglio Generale delibera se concedere o meno la sospensione temporanea per un periodo di norma non superiore a sei mesi.

ART.11 - Cause generali di ineleggibilità e di incompatibilità

Sono tra loro incompatibili le funzioni di componenti gli organi della Fondazione, con eccezione del Presidente, che fa parte del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione. Il componente di un organo che accetta la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

Non possono far parte del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale :

a) i membri del Parlamento italiano o europeo, del Consiglio dei Ministri, della Corte costituzionale o di altri organi di Governo o rilevanza costituzionale, oppure coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei ventiquattro mesi precedenti alla nomina;

b) coloro che siano membri delle amministrazioni regionali, provinciali, comunali e dei relativi organi di controllo, oppure che abbiano ricoperto tali incarichi nei ventiquattro mesi precedenti alla nomina;

c) gli amministratori delle organizzazioni destinatarie degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti, escluse quelle istituite o partecipate dalla Fondazione;

d) Il coniuge, i parenti e affini sino al terzo grado incluso dei componenti gli organi della Fondazione;

e) i dipendenti della Fondazione, nonché quelli della società bancaria conferitaria, sue controllate o collegate, appartenenti alla categoria del personale dirigenziale, i loro coniugi, parenti e affini, sino al terzo grado incluso;

f) coloro che ricoprono cariche in altre Fondazioni di origine bancaria.

Le designazioni di cui al successivo art.16, comma 2, non possono concernere :

- gli amministratori e i membri dell´organo di controllo degli enti di cui all´art.16, comma 1;

- i dipendenti degli enti di cui all´art.16, comma 1; non sono considerati tali i docenti universitari;

- coloro che comunque sono legati da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato con gli enti di cui all´art.16, comma 1, esclusi gli incarichi professionali specifici.

I componenti Il Consiglio Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

Il Presidente, i componenti Il Consiglio di Amministrazione ed Il Collegio Sindacale, ed Il Segretario Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria, o società controllate o partecipate, ai sensi delle norme vigenti.

ART.12 - Cause generali di decadenza

Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza stabilite nello Statuto, il venire meno dei requisiti previsti dallo Statuto e /o il verificarsi di una delle situazioni di incompatibilità di cui all´art.11 nel corso del mandato comporta la decadenza dalla carica.

i componenti gli organi devono dare immediata comunicazione delle cause di incompatibilità, di decadenza o di sospensione che li riguardano all´organo di appartenenza ; Il Segretario Generale dovrà dare comunicazione di tali cause al Consiglio di Amministrazione.

L´omessa comunicazione della sussistenza di una delle cause che comportano la sospensione dalla carica di cui all´art.10, comma 1 e di incompatibilità di cui all´art.11 comporta la decadenza dalla carica.

Fatto salvo quanto previsto dall´art.10, comma 2, Il componente gli organi che non intervenga alle sedute del proprio organo per tre volte consecutive, senza giustificare l´assenza, o comunque per oltre sei mesi, decade dall´ufficio.

ART.13 - Cause generali di conflitto di interessi

i componenti gli organi operano nell´esclusivo interesse della Fondazione.

i componenti gli organi non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Il componente che abbia un interesse, anche per conto di terzi, in conflitto con quello della Fondazione deve darne immediata comunicazione all´organo di appartenenza o al Consiglio di Amministrazione per quanto attiene al Segretario Generale, e astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi Il predetto conflitto.

In caso di inosservanza di tale obbligo, Il componente è tenuto a risarcire eventuali danni subiti dalla Fondazione.

L´organo di appartenenza o Il Consiglio di Amministrazione per quanto attiene al Segretario Generale valutano l´adozione del provvedimento della decadenza nelle ipotesi in cui Il conflitto di interessi abbia natura non temporanea e in caso di colpevole inosservanza di quanto previsto al precedente comma 3.

ART.14 - Prorogatio e dimissioni

Alla scadenza del mandato, i componenti Il Consiglio Generale rimangono nelle loro funzioni fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori e comunque per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza.

Le eventuali dimissioni devono essere presentate al Presidente della Fondazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.

ART.15 - Indennità, compensi, medaglie di presenza e rimborsi spese

La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi utilità economiche ai componenti gli organi e ai dipendenti, con esclusione di quanto previsto dai commi seguenti, dall´art.29, comma 3 e dall´art.32, comma 1.

Ai componenti Il Consiglio Generale spetta un´indennità proporzionata alla partecipazione alle sedute, determinata dal medesimo Consiglio, sentito Il Collegio Sindacale.

Al Presidente, ai Vice Presidenti ed ai componenti Il Consiglio di Amministrazione e Il Collegio Sindacale viene riconosciuto un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali; misura e modalità di corresponsione sono determinate dal Consiglio Generale, sentito Il Collegio Sindacale.

Non è consentito Il cumulo di medaglie di presenza in una medesima giornata.

a tutti i componenti degli organi collegiali è corrisposto Il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni connesse con i rispettivi mandati.

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CAPO II

CONSIGLIO GENERALE

ART.16 - Composizione Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da 28 Consiglieri, nominati dall´organo stesso, come segue :

a) due su designazione del Sindaco del Comune di Padova;

b) due su designazione del Sindaco del Comune di Rovigo;

c) due su designazione del Presidente della Provincia di Padova;

d) tre su designazione del Presidente della Provincia di Rovigo, di cui uno tra i residenti in Comune di Adria;

e) tre su designazione del Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Padova;

f) due su designazione del Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo;

g) due su designazione del Rettore dell´Università degli Studi di Padova;

h) uno su designazione del Presidente dell´Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti in Padova;

i) uno su designazione del Presidente dell´Accademia dei Concordi di Rovigo;

l) uno, su designazione del Vescovo della Diocesi di Padova, scelto tra persone che si siano distinte per competenza e esperienza in relazione agli interventi di tutela e conservazione dei beni culturali ecclesiastici o agli interventi di solidarietà;

m) uno, su designazione del Vescovo della Diocesi di Adria -Rovigo, scelto tra persone che si siano distinte per competenza e esperienza in relazione agli interventi di tutela e conservazione dei beni culturali ecclesiastici o agli interventi di solidarietà;

n) due scelti tra i professionisti residenti nella provincia di Padova ed iscritti negli albi professionali della stessa provincia da almeno cinque anni. Le categorie professionali sono designate di volta in volta dal Consiglio Generale della Fondazione in relazione alle esigenze dell´attività della stessa e la designazione è fatta dal Presidente dell´ordine;

o ) uno, sentiti il Soprintendente per i Beni Artistici e Storici del Veneto ed il Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici del Veneto orientale;

p) cinque nominati dal Consiglio Generale, di cui tre tra i residenti nella provincia di Padova e due tra i residenti nella provincia di Rovigo, scelti fra personalità di chiara ed indiscussa fama, nell´ottica di assicurare un´equilibrata, appropriata e diversificata composizione del Consiglio medesimo, con particolare riferimento alle esperienze e competenze utili allo svolgimento dell´attività istituzionale di cui all´art.4 dello Statuto ed all´amministrazione e gestione del patrimonio.

La designazione di cui alle precedenti lettere da a) a n) , avviene tramite presentazione di una lista di tre nomi, secondo le modalità di cui all´art.19.

Tutte le designazioni devono essere effettuate nell´interesse esclusivo della Fondazione e non comportano rappresentanza, ovvero partecipazione, negli organi della Fondazione, degli enti cui appartengono i soggetti designanti di cui al comma 1. e ´ escluso ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul designato, revoca compresa.

i componenti Il Consiglio Generale debbono essere nominati tra persone in possesso dei requisiti di professionalità di cui all´art.17.

ART.17 - Requisiti di professionalità

Il Presidente e gli altri componenti Il Consiglio Generale devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza confacenti agli scopi della Fondazione, fra :

a) persone che abbiano maturato un´adeguata e qualificata esperienza nei settori di intervento di cui all´art.4 dello Statuto, anche attraverso l´esercizio di attività di insegnamento e di ricerca in materie attinenti;

b) soggetti che si siano contraddistinti per un particolare impegno in campo sociale, artistico o culturale;

c) persone che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi in enti pubblici o pubbliche amministrazioni o in imprese di dimensioni adeguate.

ART.18 - Durata in carica

i componenti Il Consiglio Generale restano in carica cinque anni e possono essere confermati per un altro mandato consecutivo.

i Consiglieri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi motivo restano in carica un quinquennio.

ART.19 - Procedura per le designazioni e nomine dei componenti Il Consiglio Generale

Il Presidente, almeno novanta giorni prima della scadenza dalla carica di un componente Il Consiglio Generale designato ai sensi dell´art.16, comma 1, lettere da a) ad n) , ovvero non appena abbia conoscenza della sua cessazione per qualsiasi motivo, provvede a darne comunicazione al soggetto a cui compete la designazione e a richiedere una lista di tre candidati.

La lista di cui al comma precedente deve pervenire alla Fondazione entro i quarantacinque giorni successivi alla richiesta del Presidente, corredata, per ogni candidato, dalla documentazione attestante Il possesso dei requisiti di professionalità di cui all´art.17 dello Statuto.

Qualora Il soggetto cui compete la designazione non vi provveda nel termine di cui al comma precedente, alla nomina provvede, assicurando Il rispetto dei criteri di cui alla lettera c) dell´art.4, comma 1, del D.Lgs.n.153/99, Il Consiglio Generale purché i componenti nominati in via diretta dal medesimo Consiglio, compresi quelli nominati ai sensi dell´art.16, comma 1, lettere o) e p), non rappresentino la maggioranza dell´organo. ove si verifichi tale evenienza alla designazione provvede, nel rispetto delle previsioni statutarie, Il Prefetto della Provincia ove ha sede Il soggetto inadempiente, con le modalità di cui all´art.16, comma 2.

Il Consiglio Generale, verificata la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti di cui all´art.17, provvede in piena autonomia alla nomina del Consigliere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della designazione di cui ai commi precedenti.

Nel caso in cui Il Consiglio Generale reputi la designazione non conforme alle previsioni statutarie, provvede a darne comunicazione motivata al soggetto competente, invitandolo a riprovvedere alla designazione entro quindici giorni. Nel caso in cui quest´ultimo non vi provveda conformemente alle norme statutarie ed entro tale termine, si applica Il precedente comma 3.

Il Presidente almeno sessanta giorni prima della scadenza dalla carica dei Consiglieri la cui nomina compete al Consiglio Generale ai sensi dell´art.16, comma 1, lettere o ) e p) , ovvero tempestivamente nel caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo di uno di tali Consiglieri, sottopone l´argomento all´esame del Consiglio Generale.

Successivamente alla nomina, Il Presidente ne dà comunicazione all´interessato Il quale entro trenta giorni deve accettare la carica e produrre la documentazione funzionale alla verifica della sussistenza dei requisiti e dell´assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza; in difetto, si intende intervenuta la rinuncia e Il Presidente provvederà ad attivare la procedura per la nomina di un nuovo Consigliere Generale.

ART.20 - Competenze del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale determina i programmi, le priorità e gli obiettivi della Fondazione e verifica i risultati.

Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti :

1. la modifica dello Statuto;

2. l´approvazione e la modifica dei Regolamenti interni;

3. la verifica della regolarità della designazione ai sensi dell´art.19, comma 5;

4. la nomina dei componenti Il Consiglio Generale ai sensi dell´art.16;

5. la nomina e la revoca per giusta causa del Presidente;

6. la verifica per Il Presidente e per gli altri componenti Il Consiglio Generale della sussistenza dei requisiti, dell´assenza di cause di incompatibilità, di cause di sospensione e di decadenza e l´assunzione, entro trenta giorni dall´accertamento, dei conseguenti provvedimenti;

7. la definizione del numero dei componenti Il Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina e la revoca per giusta causa dei Vice Presidenti e degli altri componenti Il Consiglio di Amministrazione;

8. la sospensione temporanea di cui all´art.10, comma 2;

9. la nomina e la revoca per giusta causa del Presidente e dei componenti Il Collegio Sindacale;

10. l´esercizio dell´azione di responsabilità nei confronti del Presidente e dei componenti Il Consiglio di Amministrazione e Il Collegio Sindacale;

11. la determinazione dell´indennità, dei compensi e delle medaglie di presenza spettanti al Presidente, ai componenti Il Consiglio Generale, Il Consiglio di Amministrazione, Il Collegio Sindacale e i Comitati costituiti ai sensi dell´art.29;

12. la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, con particolare riferimento alle partecipazioni;

13. la scelta dei settori rilevanti nell´ambito dei settori ammessi di cui all´art.1, comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs.n.153/99;

14. l´approvazione del bilancio dell´esercizio nonché la destinazione degli avanzi o la sistemazione dei disavanzi di gestione;

15. l´approvazione del documento programmatico previsionale dell´attività relativa all´esercizio successivo;

16. la programmazione pluriennale di attività, sentito Il Consiglio di Amministrazione;

17. l´autorizzazione alla stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità del Presidente, degli altri componenti Il Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Segretario Generale;

18. la costituzione di imprese strumentali di cui all´art.5, comma 4, nonché l´acquisto e dismissione di partecipazioni di controllo nelle stesse, su pro posta del Consiglio di Amministrazione;

19. la nomina e la revoca, sentito Il Collegio Sindacale, della società di revisione a cui è demandato Il controllo contabile, nonché la determinazione del corrispettivo ad essa spettante;

20. lo scioglimento, la trasformazione o fusione della Fondazione.

ART.21 - Funzionamento del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale, ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci ai sensi dell´art.22, comma 5, si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta Il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno nove componenti Il Consiglio Generale o Il Collegio Sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l´elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della riunione, al recapito indicato dai singoli componenti Il Consiglio Generale ed Il Collegio Sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante telegramma, telefax o posta elettronica, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio Generale, non computandosi a tal fine i membri sospesi ai sensi dell´art.10.

Le deliberazioni sono prese con Il voto favorevole di due terzi, con arrotondamento all´unità superiore, dei presenti aventi diritto di voto non ricomprendendosi fra questi ultimi gli astenuti; Il Presidente e chi ne fa le veci ai sensi dell´art.22, comma 5, non ha diritto di voto in Consiglio Generale. i Vice Presidenti partecipano alle riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi dell´art.22, comma 5.

Il componenti Il Consiglio di Amministrazione possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto.

Alle riunioni del Consiglio Generale assiste Il Segretario Generale o, in caso di mancanza o impedimento, chi lo sostituisce secondo quanto previsto dall´art.32.

Il verbale della seduta del Consiglio Generale è redatto dal Segretario Generale; Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale che lo ha redatto. La conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale è attestata dal Segretario Generale.

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CAPO III

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

ART.22 - Poteri del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.

Il Presidente presiede :

a) le riunioni del Consiglio Generale, ne stabilisce l´ordine del giorno e ne dirige i lavori, senza diritto di voto;

b) le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l´ordine del giorno e ne dirige i lavori.

Fermo quanto disposto dall´art.27, comma 4, in caso di improrogabile urgenza, Il Presidente, d´intesa con Il Segretario Generale, adotta i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al Consiglio medesimo nella prima riunione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni Il Vice Presidente che è stato nominato fra i residenti in provincia di Rovigo, qualora Il Presidente sia stato nominato fra i residenti in provincia di Padova; oppure Il più anziano fra i due Vice Presidenti nominati fra i residenti in provincia di Padova, qualora Il Presidente sia stato nominato tra i residenti in provincia di Rovigo; in caso di assenza o impedimento, oltre che del Presidente, anche del Vice Presidente come dianzi indicato, adempie le funzioni di Presidente l´altro Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di questi, Il componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. Si intende per Vice Presidente più anziano Il Vice Presidente che ha maggiore anzianità nella carica di Vice Presidente; in caso di nomina contemporanea Il più anziano di età. Si intende per componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio di Amministrazione; in caso di nomina contemporanea, Il più anziano di età.

Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce Il Presidente costituisce prova dell´assenza o dell´impedimento del Presidente stesso.

ART.23 - Nomina e durata nella carica del Presidente

Il Consiglio Generale nomina Il Presidente, tra soggetti residenti in provincia di Padova o di Rovigo.

Il Presidente dura in carica cinque anni e mantiene le proprie funzioni sino al momento della nomina di colui che gli subentra. Egli non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.

In caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo del Presidente, colui che è stato nominato in sua sostituzione resta in carica un quinquennio.

Almeno trenta giorni prima della scadenza dalla carica del Presidente ovvero tempestivamente in caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo, Il Presidente uscente sottopone l´argomento all´esame del Consiglio Generale.

Successivamente alla nomina, Il Presidente deve accettare entro trenta giorni la carica e produrre la documentazione funzionale alla verifica della sussistenza dei requisiti e dell´assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza; in difetto, si intende intervenuta la rinuncia e Il Consiglio Generale provvederà a nominare un nuovo Presidente.

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CAPO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.24 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da :

a) Il Presidente, che è membro di diritto;

b) due Vice Presidenti;

c) un numero di componenti da un minimo di quattro ad un massimo di otto.

ART.25 - Durata in carica

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per cinque esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all´ultimo esercizio della carica; i suoi componenti possono essere confermati per un altro mandato consecutivo.

Qualora prima del compimento del quinquennio sopraggiunga la cessazione della carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione di cui all´art.24, comma 1, lettere b) e c) Il sostituto resterà in carica per Il tempo residuo occorrente al compimento del quinquennio suddetto.

ART.26 - Nomina dei Vice Presidenti e degli altri componenti Il Consiglio di Amministrazione

i componenti Il Consiglio di Amministrazione debbono essere nominati tra persone in possesso dei requisiti di professionalità di cui all´art.17.

i Vice Presidenti devono essere nominati dal Consiglio Generale uno tra soggetti residenti in provincia di Padova e uno tra soggetti residenti in provincia di Rovigo, se Il Presidente risiede in provincia di Padova, ovvero entrambi tra i soggetti residenti in provincia di Padova, ove Il Presidente risieda in provincia di Rovigo.

i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all´art.24, comma 1, lettera c) , devono essere scelti, in numero uguale, fra i residenti in provincia di Padova e fra i residenti in provincia di Rovigo.

Il Presidente almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, ovvero tempestivamente in caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo di un Consigliere di Amministrazione, sottopone l´argomento all´esame del Consiglio Generale.

Successivamente alla nomina, Il Presidente ne dà comunicazione all´interessato Il quale entro trenta giorni deve accettare la carica e produrre la documentazione funzionale alla verifica per i componenti Il Consiglio di Amministrazione della sussistenza dei requisiti e dell´assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza; in difetto, si intende intervenuta la rinuncia e Il Consiglio Generale provvederà a nominare un nuovo Consigliere di Amministrazione.

ART.27 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l´ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, salvo quelli attribuiti al Consiglio Generale ai sensi dell´art.20, comma 2.

Il Consiglio di Amministrazione svolge altresì compiti di pro posta e di impulso dell´attività della Fondazione, nell´ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Generale.

Il Consiglio di Amministrazione verifica per i propri componenti e per Il Segretario Generale la sussistenza dei requisiti, l´assenza di cause di incompatibilità, di cause di sospensione e di decadenza ed assume, entro trenta giorni dall´accertamento, i conseguenti provvedimenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Presidente e, su pro posta di quest´ultimo, al Segretario Generale, determinando i limiti della delega e le modalità della presa di conoscenza da parte del medesimo Consiglio delle decisioni assunte.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al personale deleghe per la gestione corrente determinandone i limiti e le modalità della presa di conoscenza da parte del medesimo Consiglio delle decisioni assunte.

ART.28 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola una volta al mese, nonché ogni qualvolta Il Presidente lo ritenga necessario, ovvero venga presentata richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti, con le modalità di convocazione di cui all´art.21, comma 2.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci, secondo la procedura di cui all´art.22, comma 5, del presente Statuto.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, non computandosi a tal fine i membri sospesi ai sensi dell´art.10.Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale Il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste Il Segretario Generale o, in caso di mancanza o impedimento, chi lo sostituisce secondo quanto previsto dall´art.32.

Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario Generale; Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale che lo ha redatto. La conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale è attestata dal Segretario Generale.

ART.29 - Comitati

Il Consiglio Generale ed Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritengano opportuno, possono costituire Comitati a supporto della propria attività, chiamando a farne parte eventualmente anche elementi esterni.

i Comitati hanno funzioni consultive; i loro compiti, durata e modalità di funzionamento sono definiti dall´organo che li costituisce.

Ai componenti i Comitati viene riconosciuta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni; misura e modalità di corresponsione sono determinate dal Consiglio Generale, sentito Il Collegio Sindacale.

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CAPO V

COLLEGIO SINDACALE

ART.30 - Attribuzioni, requisiti e durata della carica

Presso la Fondazione funziona un Collegio Sindacale di tre Sindaci. Fermo restando quanto previsto all´art.31, le loro attribuzioni, poteri e responsabilità sono regolati, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2403 bis e 2407 del codice civile.

i Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso Il Ministero della Giustizia.

i Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all´ultimo esercizio della loro carica; gli stessi possono essere confermati per un altro mandato consecutivo.

Il Collegio Sindacale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, l´assenza di cause di incompatibilità, di cause di sospensione e di decadenza ed assume, entro trenta giorni dall´accertamento, i conseguenti provvedimenti.

Il Presidente almeno sessanta giorni prima della scadenza del Collegio Sindacale ovvero tempestivamente in caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo di un Sindaco sottopone l´argomento all´esame del Consiglio Generale.

Successivamente alla nomina, Il Presidente ne dà comunicazione all´interessato Il quale entro trenta giorni deve accettare la carica, producendo la documentazione funzionale alla verifica per i componenti Il Collegio Sindacale della sussistenza dei requisiti, dell´assenza di cause di incompatibilità, di cause di sospensione e di decadenza; in difetto, si intende intervenuta la rinuncia e Il Consiglio Generale provvederà a nominare un nuovo componente Il Collegio Sindacale.

Qualora prima del compimento del triennio sopraggiunga la cessazione della carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Collegio, Il sostituto resterà in carica per Il tempo occorrente al compimento del triennio suddetto.

Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Esso delibera a maggioranza assoluta.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio devono essere trascritti in apposito libro. i verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

Il Collegio può delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

ART.31 - Società di revisione

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso Il Ministero della Giustizia.

La società di revisione, anche mediante scambi di informazione con Il Collegio Sindacale :

- verifica nel corso dell´esercizio, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se Il bilancio dell´esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio dell´esercizio.

L´incarico del controllo contabile è conferito, sentito Il Collegio Sindacale, dal Consiglio Generale Il quale determina Il corrispettivo spettante alla società di revisione per l´intera durata dell´incarico.

In materia di controllo contabile si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto, gli articoli 2409ter, 2409quater, 2409 quinquies, 2409 sexies, 2409 septies del codice civile.

L´incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all´ultimo esercizio dell´incarico, e può essere rinnovato per un altro incarico consecutivo.

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CAPO VI

SEGRETARIO GENERALE

ART.32 - Segretario Generale

Il Consiglio di Amministrazione nomina Il Segretario Generale, determinando la durata dell´incarico e Il compenso.

Il Segretario Generale deve essere scelto, secondo criteri di professionalità e competenza, fra persone di elevata qualificazione professionale, che abbiano maturato un´adeguata esperienza in attività di amministrazione o controllo ovvero in compiti direttivi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni o imprese di dimensioni adeguate per un periodo non inferiore a cinque anni.

Si applicano al Segretario Generale le cause di incompatibilità previste dall´art.11, comma 2, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera e) .

Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi competenti e partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale assicura la corretta gestione delle risorse della Fondazione e tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Segretario Generale la rappresentanza necessaria per l´esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti all´attività della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni, se nominato, Il Vice Segretario Generale ovvero, in difetto di questi o comunque in caso di sua assenza o impedimento, la persona all'uopo designata dal Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce Il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

CAPO VII

PERSONALE

ART.33 - Personale

i compiti del personale, Il cui rapporto di lavoro è regolato secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato, possono essere affidati a dipendenti distaccati da società partecipate direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

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TITOLO III

BILANCI E LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

ART.34 - Esercizio, documento programmatico previsionale e bilanci

L'esercizio ha inizio Il 1° gennaio e termina Il 31 dicembre del medesimo anno.

Entro Il mese di ottobre di ogni anno Il Consiglio Generale approva Il documento programmatico previsionale dell´attività relativa all´esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale.

Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro quindici giorni dall´approvazione all´Autorità di Vigilanza di cui all´art.2, comma 2, del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione predispone la relazione e gli schemi dei bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale.

Il progetto di bilancio dell´esercizio deve essere presentato al Collegio Sindacale quindici giorni prima della data della riunione di cui al comma successivo.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell´esercizio, Il Consiglio Generale, sentito Il Collegio Sindacale e preso atto della relazione della società di revisione, approva Il bilancio dell'esercizio e delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione.

Il bilancio dell´esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell´esercizio, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie dei destinatari.

Al Consiglio Generale spetta l´approvazione del bilancio sociale, ove predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

i bilanci sono redatti in conformità all´art.5 del D.M. n. 150/2004 e al Regolamento previsto dall´art.9, comma 5, del D.Lgs.n.153/99.

i bilanci sono resi pubblici nelle forme individuate nel Regolamento previsto al comma 9.

ART.35 - Libri e scritture contabili

La Fondazione tiene :

1. Il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Generale;

2. Il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

3. Il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale;

4. Il libro delle deliberazioni di cui all´art.22, comma 4.

i libri indicati nei numeri 1, 2 e 4 sono tenuti a cura del Segretario Generale, Il libro indicato nel numero 3 a cura del Presidente del Collegio Sindacale.

La Fondazione tiene inoltre Il libro giornale, Il libro degli inventari, e gli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta dei libri si osservano, in quanto applicabili le relative disposizioni del codice civile.

TITOLO IV

SCIOGLIMENTO TRASFORMAZIONE E FUSIONE

ART.36 - Scioglimento, trasformazione e fusione

La Fondazione si scioglie nei casi e secondo le modalità di cui all´art.11 del D.Lgs.n.153/99.

Ferme restando le previsioni di cui all´art.11 del D.Lgs.n.153/99, la Fondazione si scioglie anche per deliberazione del Consiglio Generale, approvata dall´Autorità di Vigilanza di cui all´art.2, comma 2,secondo le modalità indicate ai seguenti commi 3 e 4.

In tutte le ipotesi di scioglimento la liquidazione verrà effettuata da uno o più liquidatori, secondo le norme del Libro i, TIToLo Ii, Capo Ii, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell´Autorità di Vigilanza di cui al comma precedente.

L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione deve essere destinato al territorio delle province di Padova e di Rovigo ed utilizzato per iniziative da realizzare nei settori di intervento della Fondazione.

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio Generale, e previa autorizzazione dell´Autorità di Vigilanza di cui all´art.2, comma 2  può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguano gli stessi fini per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

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TITOLO V

NORME TRANSITORIE

ART.37 - Norma transitoria

Il mandato del Presidente, dei componenti Il Consiglio Generale e Il Consiglio di Amministrazione in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni statutarie è confermato sino alla naturale scadenza secondo le norme vigenti al momento della nomina.

Le modifiche apportate all´art.11, comma 1, del presente Statuto avranno efficacia a decorrere dall´entrata in carica del Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi delle nuove disposizioni statutarie.

Il Collegio Sindacale in carica alla data dell´entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie scade alla data di approvazione del bilancio dell´esercizio 2007.

Il mandato di coloro che, alla data di entrata in vigore del D.M.n.150/2004, ricoprivano le cariche di Presidente, Vice Presidente, componente Il Consiglio Generale o Il Consiglio di Amministrazione, non ha effetto relativamente alla rieleggibilità per un solo ulteriore mandato; pertanto gli stessi soggetti possono essere nuovamente nominati nella carica e successivamente confermati per un altro mandato consecutivo.

ART.38 - Norma transitoria

Nelle more dell´emanazione del Regolamento previsto all´art.34, comma 9, e fatte salve le disposizioni ivi previste, Il bilancio dell´esercizio viene trasmesso entro quindici giorni dall´approvazione all´Autorità di Vigilanza di cui all´art.2, comma 2, del presente Statuto per le determinazioni di competenza della medesima.

In attesa del Regolamento previsto all´art.34, comma 9, Il bilancio dell´esercizio viene redatto in modo da fornire una chiara e fedele rappresentazione del patrimonio e della situazione economico -finanziaria della Fondazione; la Fondazione ha cura di assicurare la pubblicità del bilancio.

ART.39 - Entrata in vigore dello Statuto e pubblicità

Lo Statuto entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte dell´Autorità di Vigilanza di cui all´art.2, comma 2.

Il Presidente, immediatamente dopo l´entrata in vigore dello Statuto, provvede ad inviarne copia agli enti di cui all´art.16, comma 1 e a darne adeguata pubblicità.